“Tizio è un razzista di merda”; “Caio è un terrone stronzo, un bambino viziato”; “Mevia è una puttana senza sentimenti”. Questi sono solo alcuni esempi di commenti scritti sul popolare social Facebook. Ma ci sono conseguenze giuridiche per chi scrive commenti del genere? È possibile commettere il reato di diffamazione? C’è addirittura il rischio di andare in carcere?

Il reato di diffamazione

Il reato di diffamazione si verifica quando chiunque offende la reputazione di un terzo, in sua assenza, comunicando con più persone (articolo 595 del codice penale). La diffamazione è diversa dall’ingiuria – la quale non costituisce più reato ma semplice illecito civile – in quanto nell’ingiuria l’offesa è rivolta direttamente alla persona offesa mentre nella diffamazione la persona offesa è assente oppure comunque – se si tratta di comunicazione a distanza, telefonica o telematica – la comunicazione non è ad essa diretta.

La diffamazione è più grave se consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Cosa significa? Significa che è più grave – ad esempio – affermare falsamente che “Tizio ha commesso atti razzisti sul lavoro: ha licenziato un dipendente solo perché di colore” piuttosto che dichiarare che “Tizio è un razzista di merda”.

Inoltre, per la sussistenza del reato di diffamazione la comunicazione deve essere rivolta ad almeno due persone (diverse dalla persona offesa). Ma il numero di persone a cui è diretta la comunicazione ha un impatto sulla gravità della diffamazione? E la diffamazione su Facebook – che spesso consiste in dichiarazioni leggibili da molti utenti – rappresenta un tipo particolarmente grave di diffamazione?

I diversi tipi di diffamazione

In passato vi erano diversi dubbi su quale tipo di diffamazione veniva commesso quando le dichiarazioni offensive erano comunicate attraverso reti social, quali – ad esempio – Facebook.

L’articolo 595 del codice penale prevede tipologie di diffamazione di diversa gravità. Per la diffamazione “semplice” e quella consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, si va davanti al giudice di pace, il quale può applicare – in caso di condanna – la pena della multa da € 258 a € 2582, la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni oppure la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi.

Invece, se l’offesa alla reputazione è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, oppure in atto pubblico, la competenza è del Tribunale e la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a € 516.

Allora, la diffamazione su Facebook che tipo di diffamazione è? La domanda è importante dal punto di vista pratico, perché in un caso si va davanti al Tribunale e si rischia addirittura il carcere mentre nell’altro no.

La diffamazione su Facebook e sugli altri social

Per rispondere alla domanda bisogna allora chiedersi se la diffamazione su Facebook e sugli altri social configuri un’offesa “con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”.

La risposta è “dipende”. Ma certamente è possibile che la diffamazione su Facebook integri questa forma aggravata del reato. Ormai la giurisprudenza non ha dubbi. Ad esempio, la Corte di cassazione (Cass. penale sez. I, sentenza n. 24431/2015) si pronunciò su un caso in cui l’imputato aveva pubblicato un commento sulla bacheca Facebook: «l’ipotesi di reato di cui al terzo comma dell’articolo 595 c.p. quale fattispecie aggravata del delitto di diffamazione trova il suo fondamento nella potenzialità, nella idoneità e nella capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, ancorché non individuate nello specifico ed apprezzabili soltanto in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa. […]».

Ora, poiché la pubblicazione di un commento sulla bacheca è una comunicazione che si avvale di un mezzo idoneo a raggiungere un numero indeterminato di persone, essa può integrare il reato di diffamazione mediante un “mezzo di pubblicità”. La Corte infatti continua: «anche in questo caso, per definizione, si determina una diffusione dell’offesa ed in tale tipologia, quella appunto del mezzo di pubblicità, la giurisprudenza nel tempo ha fatto rientrare, a esempio, 1) un pubblico comizio, 2) l’utilizzo, al fine di inviare un messaggio, della posta elettronica secondo le modalità del forward e cioè verso una pluralità di destinatari, trattandosi anch’esso di mezzo idoneo a provocare una ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone».

Naturalmente, non ogni comunicazione sui social è di questo tipo. Ad esempio, un messaggio su chat privata non è una comunicazione diretta ad un numero indeterminato di persone. Tuttavia, molte altre comunicazioni lo sono: oltre al messaggio sulla bacheca, un commento pubblico sul post pubblicato su una pagina, un Tweet, ecc. In tutti questi casi, ci può essere quella tipologia di diffamazione punita anche con la reclusione. Il rischio del carcere quindi c’è ma bisogna aggiungere che è piuttosto un rischio teorico che pratico. Tranne casi gravissimi, solitamente la pena applicata è quella della multa oppure la pena della reclusione viene comunque “sospesa”.

In ogni caso, rimane un reato: meglio stare molto attenti quando ci si sfoga sui social!

Avv. A. Luis Andrea Fiore

Diffamazioni.it

Di Valentina Terrani

Sono una scrittrice da quando ero nel grembo materno. Mi piace capire la vita, la cultura e la narrativa. Vedo la vita come un'opera d'arte in corso, a cui cerco di dare il mio piccolo contributo.