Spessissimo sentiamo parlare di TFR anche da chi si è appena affacciato al mondo del lavoro, ma proprio queste persone, e non solo, sovente non hanno ben chiaro cosa sia. Molti sanno che si tratta di una somma che viene corrisposta alla fine del rapporto lavorativo, ma non sanno magari a quanto ammonta, quando spetta, e cosa fare nel caso in cui non venga corrisposto. Rispondiamo a questa e altri dubbi e per approfondimenti o consulenze ti rimandiamo all’Avvocato del lavoro a Roma, lo studio legale esperto in licenziamenti e diritto del lavoro in generale.
TFR che cosa è e a chi spetta
TFR è l’acronimo che indica il Trattamento di Fine Rapporto, ovvero, una somma che viene maturata durante tutto il periodo di lavoro effettuato e che viene corrisposta dal datore di lavoro, sia nell’ambito de pubblico che del privato.
Spetta dunque al lavoratore dipendente, che sia a tempo determinato o con contratto a tempo indeterminato. Il TFR è, in poche parole, la vecchia liquidazione. Spetta quindi al dipendente a prescindere da quale sia la motivazione per cui il rapporto di lavoro si interrompe, quindi scadenza del contratto a tempo determinato, licenziamento, dimissioni.
Vogliamo mettere anche in evidenza quanto segue, così come riportato sul sito dell’INPS: “ Dal 1° luglio 1997 (articolo 24, comma 1, legge 24 giugno 1997, n. 196) il beneficio si estende anche ai soci di cooperative di lavoro, anche per periodi anteriori, purché in regola con i versamenti contributivi (circolare INPS 3 luglio 1997, n. 175, circolare INPS 30 dicembre 1997, n. 273, circolare INPS 15 luglio 2008, n. 74).
Possono presentare domande anche gli eredi (coniuge e figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo – articolo 2122, codice civile) e i cessionari a titolo oneroso del TFR (circolare INPS 26 giugno 2012, n. 89).”
Fondo di garanzia del TFT e dei crediti di lavoro
Ora che abbiamo visto che cosa è il TFR e chi può farne richiesta, vediamo invece come viene calcolato. Ebbene, per ogni anno di lavoro effettuato, al momento della cessazione del rapporto, deve essere erogata una quota che sia pari alla retribuzione annuale divisa per 13,5. A tale quota si deve aggiungere la rivalutazione dell’importo accantonato fino all’anno precedente.
Per quanto concerne il Fondo, invece, questo garantisce per intero il pagamento del TFR nella misura in cui viene accertato nell’ambito della procedura concorsuale o individuale aperta a carico del datore di lavoro. Quindi se il preventivo viene concordato, il Fondo di garanzia interviene nella misura in cui, tale piano, preveda che il credito sia soddisfatto.
Il Fondo di garanzia può intervenire al posto del datore di lavoro solo per le somme dovute ai lavoratori, non per quelle da cui invece è stato sollevato, mediante l’adesione concordataria.
Per quanto concerne i crediti di lavoro che il Fondo di garanzia può corrispondere, parliamo degli ultimi tre mesi di lavoro, anche qui secondo determinati parametri che si possono chiarire dettagliatamente mediante consulto con un avvocato specializzato.
Sono posti a carico del Fondo solamente i crediti da lavoro, differenti dal TFR, che abbiano natura di retribuzione, inclusi i ratei della tredicesima e di altre mensilità aggiuntive, con un massimo di tre ratei, incluse le somme inerenti alle prestazioni di malattia e maternità. Vengono invece esclusi l’indennità di preavviso, quella per ferie non godute, l’indennità di malattia a carico dell’INPS che avrebbe dovuto essere stata anticipata dal datore di lavoro.
Cosa fare se il datore di lavoro non paga
Qualora il datore di lavoro non corrisponda al dipendente avente diritto il TFR, questi può inviargli una lettera di messa in mora. In tale comunicazione si deve esplicitamente che il mancato versamento entro un periodo di tempo determinato, comporterà il ricorso ad azioni legali con rivalsa anche delle spese sostenute.
Il consiglio, comunque, è quello di rivolgersi a un legale che sia, appunto, espero in questa specificità della matria legale, in modo da evitare errori e ottenere, quanto prima, ciò che spetta.