Congedo di paternità 2021: si passa a dieci giorni

Una delle modifiche apportate nella Legge di Bilancio 2021 è quella sul Congedo di paternità.

Negli ultimi anni si è infatti notato come i papà siano sempre più presenti e abbiano un ruolo sempre più importante nei primi periodi di vita del figlio.

Per prima cosa è stato confermato il periodo attuale di sette giorni di astensione da lavoro, ma non solo. A questi sette giorni, grazie al pacchetto di emendamenti approvato il 20 dicembre 2020, sono stati aggiunti altri tre giorni (per un totale di dieci giorni) e il periodo viene esteso anche ai casi di morte perinatale. Rimangono invariati i criteri per poterne usufruire.

Il congedo retribuito, della durata attuale di dieci giorni, riguarda anche non solo chi diventa padre, ma anche tutti coloro che ottengono un bambino o una bambina in affidamento nell’arco del 2021.

Il congedo parentale, non essendo una misura strutturale, ha bisogno di essere confermato in ogni Legge di Bilancio. Nelle ultime due manovre del Governo la sua durata è sempre stata ritoccata, passando da quattro a cinque giorni nel 2019 e da cinque a sette nel 2020.

L’allungamento del periodo a dieci giorni nel 2021 va nella direzione che ci vien chiesta dall’Europa, ovvero quella di aumentare e incrementare il congedo parentale fino alla durata di dieci giorni entro il 2022.

Nell’aprile del 2019 è stato approvato dal Parlamento Europeo la direttiva 2019/1158 riguardante all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza: il padre o il secondo genitore equivalente, se riconosciuto dalla legislazione nazionale, deve avere diritto ad almeno 10 giorni lavorativi di congedo di paternità retribuito nel periodo della nascita o del parto del feto morto.

L’Europa ha imposto come limite massimo, per mettere in atto questa modifica, la fine del 2022.

Congedo paternità, si passa a dieci giorni nel 2021

Si interviene ancora una volta sul testo del comma 354 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 aggiungendo alla lista degli anni in cui è possibile beneficiare del congedo di paternità anche il 2021:

“L’applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l’anno 2016, dall’articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l’anno 2017, a quattro giorni per l’anno 2018, a cinque giorni per l’anno 2019, a sette giorni per l’anno 2020 e a 10 giorni per l’anno 2021, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.

Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2019 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima”.

Come si evince dagli interventi sul testo previsti dal Disegno di Legge 2021, le regole di accesso e le modalità per beneficiare del periodo di astensione dal lavoro retribuita non vengono modificate in alcun modo.

Al periodo di congedo di paternità, infatti, anche per il 2021 è possibile aggiungere un ulteriore giorno di congedo facoltativo, da fruire in accordo e in alternativa alla madre.

Di Valentina Terrani

Sono una scrittrice da quando ero nel grembo materno. Mi piace capire la vita, la cultura e la narrativa. Vedo la vita come un'opera d'arte in corso, a cui cerco di dare il mio piccolo contributo.